Gentile Signore/a,
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Decreto Legislativo
n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei
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b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di
comunicazione commerciale.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento
Ordinario n. 3
Testo della legge
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche'
in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno
1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito
del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche',
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per
il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche'
dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con
finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o
banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite
di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione
di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia'
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del
Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni
dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare
il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita'
su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo'
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei
dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita'
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore
e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita'
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di
una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi
e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita'
di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate
sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita'
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica
e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita'
di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive
le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita'
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita'
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano
un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei
dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',
nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento,
non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei
casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del
codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di
cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma
2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione
se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita'
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare
il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo
dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante
puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e'
adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale
decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita'
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato
di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al responsabile,
al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento sono individuate
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro designato
puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi
e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente
e' determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta
del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti
di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia
e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita'
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme
volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica
o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti
al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e'
della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se
il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e'
da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4
e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n.
547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente
legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data,
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate
entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti
di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi
di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte
dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge
e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia
al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni
di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita'
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita',
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su
parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato.
Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli
di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993,
n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8
ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro
sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma
1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio
del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione
del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme
le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente
legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di
cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998
e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni,
le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art.
9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.